AREA F.A.Q. Sportello Unico
  1. In quali casi un intervento edilizio non necessita di nulla osta del Comune (permesso di costruire) o di denuncia di inizio attività?
  1. In quali casi un intervento edilizio non necessita di nulla osta del Comune (permesso di costruire) o di denuncia di inizio attività?
    Fatte salve le disposizioni di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia con particolare riferimento ai cambi di destinazione d'uso di un immobile e alla tutela dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs 42/04 - Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'attività edilizia libera, cioè senza necessità di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, consiste nei seguenti interventi: a) interventi di manutenzione ordinaria (vedi Allegato A Regolamento edilizio); b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

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